<div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote">2016-12-02 19:10 GMT+01:00 Marco Beri <span dir="ltr"><<a href="mailto:marcoberi@gmail.com" target="_blank">marcoberi@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote"><div>Mando una mail a Sclavi per chiedere lumi.</div></div></div></div></blockquote><div><br></div><div>Fatto. Il testo è questo qui sotto.</div><div><br>Ciao.</div><div>Marco.</div><div><br></div><div><br></div><div><span style="color:rgb(0,0,0);font-size:12.8px">Riccardo,</span><div style="color:rgb(0,0,0);font-size:12.8px">perdonami la consulenza che ti chiedo, casomai fattura all'associazione il tempo che mi dedicherai per questa questione (non sto scherzando).</div><div style="color:rgb(0,0,0);font-size:12.8px">Se leggi la mail sotto, ci siamo accorti che non stiamo rispettando lo statuto che noi stessi ci siamo dati nel 2007 (ti allego l'originale di allora).<br></div><div style="color:rgb(0,0,0);font-size:12.8px">Per cambiarlo, stando all'articolo 12, serve un'assemblea straordinaria:</div><div style="color:rgb(0,0,0);font-size:12.8px"><br></div><blockquote style="color:rgb(0,0,0);font-size:12.8px;margin:0px 0px 0px 40px;border:none;padding:0px"><div>L’Assemblea in sede straordinaria delibera: </div><div>a) sulle modifiche dello Statuto. Le modifiche, comunque, non possono cambiare i requisiti fondamentali indicati all’art. 5 della Legge Regionale 42/2002 per le associazioni di promozione sociale né quanto stabilito dalle altre norme di legge sulle Associazioni di Promozione Sociale;</div></blockquote><div style="color:rgb(0,0,0);font-size:12.8px"><br></div><div style="color:rgb(0,0,0);font-size:12.8px">Tu puoi darci una mano a stilarne una versione <b>MOLTO</b> più semplice di quella che ti ho mandato, senza revisori et similia? </div><div style="color:rgb(0,0,0);font-size:12.8px">In fondo i "requisiti fondamentali indicati all’art. 5 della Legge Regionale 42/2002" stando a <a href="http://www.regione.toscana.it/documents/10180/525846/LR+9+dicembre+2002_n42.pdf" target="_blank">questo</a> documento sono solo questi:<br></div><div style="color:rgb(0,0,0);font-size:12.8px"><br></div><blockquote style="color:rgb(0,0,0);font-size:12.8px;margin:0px 0px 0px 40px;border:none;padding:0px"><div><i>1. Possono essere iscritte nel registro regionale solo le associazioni di promozione sociale costituite mediante atto scritto nel quale è indicata la sede legale. </i></div><div><i>2. Nello statuto delle associazioni di promozione sociale che intendono iscriversi nel registro regionale sono espressamente previsti:</i></div></blockquote><blockquote style="color:rgb(0,0,0);font-size:12.8px;margin:0px 0px 0px 40px;border:none;padding:0px"><blockquote style="margin:0px 0px 0px 40px;border:none;padding:0px"><div><i>a) la denominazione; </i></div><div><i>b) l'oggetto sociale; </i></div><div><i>c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; </i></div><div><i>d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; </i></div><div><i>e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste; </i></div><div><i>f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative fatte salve le deroghe di volta in volta motivatamente concesse dall'assessore regionale competente in relazione alla particolare natura di talune associazioni; </i></div><div><i>g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi; </i></div><div><i>h) l'obbligo di redigere il bilancio ed il rendiconto annuale; </i></div><div><i>i) le modalità di scioglimento dell'associazione; </i></div><div><i>j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.</i></div></blockquote></blockquote><div style="color:rgb(0,0,0);font-size:12.8px"><br></div><div style="color:rgb(0,0,0);font-size:12.8px">Ti allego anche lo statuto in formato digitale e modificabile.</div><div style="color:rgb(0,0,0);font-size:12.8px"><br></div><div style="color:rgb(0,0,0);font-size:12.8px">Grazie mille.<br></div><div style="color:rgb(0,0,0);font-size:12.8px"><br></div><div style="color:rgb(0,0,0);font-size:12.8px">Ciao.<br>Marco.</div></div><div style="color:rgb(0,0,0);font-size:12.8px"><br></div></div>
</div></div>